Un detenuto ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il diritto di utilizzare un computer per motivi di studio. A fronte delle difficoltà esecutive, il giudice attiva la fase attuativa e sostituisce il commissario ad acta originario con il Provveditore regionale, approvando il piano operativo dell'Amministrazione Penitenziaria per le stampe e l'accesso informatico. Il detenuto impugna la decisione sostenendo l'illegittimità della sostituzione e l'eccessivo ruolo concesso all'ente penitenziario. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione è parte a pieno titolo e il giudice può legittimamente rimodulare le modalità operative e i commissari per garantire il bilanciamento tra diritti e sicurezza.
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