Un segretario comunale in disponibilità è stato ripetutamente ignorato per incarichi temporanei, assegnati invece a colleghi già titolari di sede. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del Ministero dell'Interno, stabilendo che la normativa sugli incarichi segretari comunali temporanei (reggenza/supplenza) dà priorità assoluta a chi è in disponibilità, derogando al normale rapporto fiduciario col Sindaco. La Corte ha quindi validato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.
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