Una società energetica impugna una nota ministeriale tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La società riassume la causa dinanzi al giudice tributario. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, stabilisce che la translatio iudicii non si applica, poiché la decisione sul ricorso straordinario, emessa prima della riforma del 2009 (L. 69/2009), aveva natura meramente amministrativa e non giurisdizionale. Di conseguenza, l'atto di riassunzione è tardivo e il ricorso originario inammissibile.
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