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Art. 1170 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1170 Codice Civile

Azione possessoria: pozzo conteso e tempestività
Alcuni proprietari terrieri hanno promosso un'azione possessoria per ottenere la rimozione di una pompa elettrica e di cavi installati abusivamente da una vicina all'interno del loro pozzo agricolo. La vicina ha eccepito la decadenza dell'azione per decorso dell'anno previsto dalla legge. I giudici di merito hanno qualificato la domanda come azione di manutenzione e l'hanno respinta perché proposta tardi rispetto al primo atto di molestia. I proprietari hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando una scorretta valutazione delle prove sulla data della scoperta dell'abuso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della doppia pronuncia conforme dei gradi precedenti, condannando i ricorrenti a rifondere le spese legali e a versare una sanzione pecuniaria per lite temeraria.
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Uso della cosa comune: lecito il cancello sul pianerottolo
Un condomino installa un'inferriata a protezione della propria porta che, durante l'apertura, occupa temporaneamente un metro quadrato del pianerottolo comune. Un'altra condomina agisce in giudizio lamentando una molestia al possesso e chiedendo la rimozione del manufatto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che l'installazione costituisce un legittimo uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. L'opera non limita in modo apprezzabile il passaggio né compromette la sicurezza, poiché l'occupazione del pianerottolo avviene solo durante il movimento e l'inferriata può essere facilmente accostata al muro. La ricorrente viene inoltre condannata per aver resistito infondatamente alla proposta di definizione accelerata del giudizio.
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