Un condomino installa un'inferriata a protezione della propria porta che, durante l'apertura, occupa temporaneamente un metro quadrato del pianerottolo comune. Un'altra condomina agisce in giudizio lamentando una molestia al possesso e chiedendo la rimozione del manufatto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che l'installazione costituisce un legittimo uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. L'opera non limita in modo apprezzabile il passaggio né compromette la sicurezza, poiché l'occupazione del pianerottolo avviene solo durante il movimento e l'inferriata può essere facilmente accostata al muro. La ricorrente viene inoltre condannata per aver resistito infondatamente alla proposta di definizione accelerata del giudizio.
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