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Art. 116 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 116 Codice di Procedura Penale

Rivelazione di segreti d’ufficio: Funzionario vince, atti già noti
Un Funzionario comunale è stato indagato per rivelazione di segreti d'ufficio per aver consegnato atti di indagine preliminare, coperti da segreto, al difensore di una Sindaca indagata. Il Tribunale aveva confermato una misura interdittiva. Il Funzionario ha contestato, sostenendo che la Sindaca era già a conoscenza degli atti per il suo ruolo. La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di rivelazione di segreti d'ufficio non sussiste se la notizia è rivelata a chi ne era già a conoscenza, purché non si superi il limite della conoscenza pregressa. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e la misura cautelare, riconoscendo la vittoria del Funzionario.
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Tentata estorsione: condannato anche chi fa solo da palo
Tre soggetti sono stati condannati per tentata estorsione dopo aver richiesto denaro a una vittima per la restituzione della sua auto rubata. Durante una telefonata da una cabina pubblica, una donna avanzava la richiesta economica mentre due complici facevano da 'palo' sorvegliando la zona. La difesa ha contestato la validità delle prove audio-video e l'assenza di minacce esplicite. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando che la minaccia può essere anche implicita o velata se idonea a incutere timore. Inoltre, la partecipazione al reato è configurabile anche per chi svolge funzioni di supporto logistico, come il monitoraggio dell'ambiente circostante per evitare l'intervento delle forze dell'ordine. Le condanne sono state confermate integralmente.
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Utilizzabilità intercettazioni SKY ECC: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina, confermando la misura cautelare in carcere. La Corte ha stabilito la piena utilizzabilità delle intercettazioni SKY ECC acquisite dalla Francia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), qualificandole come acquisizione di prove documentali e non come intercettazioni da autorizzare ex novo. Ha inoltre escluso la violazione del principio del 'ne bis in idem', poiché il procedimento pendente in Belgio non si era concluso con una sentenza definitiva e riguardava fatti parzialmente diversi.
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