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Art. 116 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 116 Codice di Procedura Penale

Rescissione del giudicato: il silenzio sui fatti blocca il ricorso
Un uomo condannato in via definitiva ha presentato istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine per proporre appello. Il richiedente ha dichiarato semplicemente di non aver mai saputo nulla del processo a suo carico. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per assoluta genericità. La difesa ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo l'impossibilità di esporre i dettagli prima che il giudice acquisisse d'ufficio l'intero fascicolo del procedimento originario. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'istanza e condannato il ricorrente. I giudici hanno chiarito che chi invoca la rescissione del giudicato ha l'onere di allegare circostanze fattuali concrete e verificabili. Non basta affermare di non aver saputo del processo, né vale sostenere l'impossibilità di accedere agli atti, dato che l'interessato e il suo difensore possono estrarre copia degli atti processuali.
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Rilascio di copie degli atti: la Cassazione ribalta i giudici
Un cittadino prosciolto e una società chiedono il rilascio di copie degli atti riguardanti la liquidazione delle spese dell'amministrazione giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari respinge l'istanza. Successivamente, la Corte di appello dichiara inammissibile il reclamo ritenendosi non competente. Gli interessati propongono ricorso in Cassazione. La Suprema Corte annulla entrambe le decisioni senza rinvio per incompetenza funzionale. I giudici di legittimità chiariscono che la competenza non spetta al giudice delle indagini preliminari né alla disciplina antimafia, ma alla Corte di appello di Roma in qualità di giudice che procede nel processo pendente a carico del coimputato. La richiesta viene quindi inviata alla Corte territorialmente competente per la decisione finale.
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