La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (noto come concordato in appello) rinunciando ai motivi di merito, ha tentato di riproporre gli stessi in sede di legittimità. La Suprema Corte ribadisce che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione, ammettendoli solo per vizi del consenso o per l'applicazione di una pena illegale.
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