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Art. 115 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Concorso di Persone nel Reato: Avvocato Condannato, ma la Cassazione Annulla
Un Avvocato è stato condannato per concorso di persone nel reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. La condanna riguardava il suo presunto invito a un Testimone a ritrattare dichiarazioni rese agli inquirenti, dopo che altri coimputati avevano già usato violenza. La Corte d'Appello aveva ritenuto provata la sua consapevolezza della pregressa violenza. La Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando il caso per un nuovo esame. Ha chiesto di verificare l'elemento soggettivo dell'Avvocato, cioè la sua effettiva consapevolezza della violenza e dello stato di costrizione del Testimone, considerando le prove difensive. Il concorso di persone nel reato richiede una chiara dimostrazione di tale consapevolezza.
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Tentativo di mercato di voto: il rifiuto esclude il reato
L'amministratore delegato di una società creditrice propose al garante di una ditta debitrice di versare un milione di euro dilazionato in cambio del voto favorevole al piano di concordato preventivo. L'interlocutore rifiutò ogni accordo, registrò i colloqui e denunciò l'accaduto alle autorità. La Corte d'Appello condannò il dirigente per tentato reato fallimentare. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno stabilito che il reato di mercato di voto richiede una struttura bilaterale. La semplice offerta rifiutata sul nascere costituisce mera istigazione non accolta e non integra il tentativo di mercato di voto.
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Gravità indiziaria: Cassazione sul riesame cautelare
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro un'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato una misura cautelare per un'ipotesi di truffa in un concorso pubblico. La Corte sottolinea la corretta applicazione dei principi da parte del giudice del rinvio, il quale, dopo un primo annullamento con rinvio, ha riesaminato i fatti in modo completo e logico, concludendo per l'insussistenza della gravità indiziaria. La decisione ribadisce che il giudice del rinvio ha piena autonomia nella rivalutazione del compendio probatorio, purché corregga i vizi logici indicati dalla Cassazione, e che il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
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