Una società agricola ha gestito per anni vasti terreni comunali, realizzando opere di bonifica e incremento del valore. Quando l'autorità ha accertato che l'area era gravata da usi civici, l'impresa ha dovuto restituire i fondi all'Ente Comunale, pretendendo però l'indennità per migliorie prevista dal codice civile per il possessore in buona fede. I giudici di merito hanno riconosciuto il diritto all'indennizzo all'occupante. L'Ente Comunale ha fatto ricorso per Cassazione, sostenendo che i beni collettivi sono fuori commercio e impediscono l'applicazione delle tutele ordinarie sul possesso. I giudici supremi hanno rilevato la portata generale del conflitto e hanno rinviato la decisione alla pubblica udienza per stabilire un principio di diritto definitivo.
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