LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1135 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Pagina 7 di 7

Altri anni per Art. 1135 Codice Civile

Approvazione rendiconto: blocca l’azione del singolo?
Una condomina ha citato in giudizio l'ex amministratrice per presunti prelievi ingiustificati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'approvazione del rendiconto condominiale da parte dell'assemblea, qualora non venga impugnata, ratifica l'operato dell'amministratore e impedisce al singolo proprietario di agire successivamente per contestare la gestione approvata.
Continua »
Ripartizione spese terrazza: la guida della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla ripartizione spese terrazza ad uso esclusivo che funge anche da copertura per garage di altri condomini. Contrariamente a quanto deciso dalla Corte d'Appello, che aveva addebitato l'intero costo al proprietario della terrazza, la Cassazione ha applicato per analogia l'art. 1125 c.c., suddividendo le spese tra il proprietario del piano superiore (per l'impermeabilizzazione) e i proprietari dei garage sottostanti (per intonaco e tinta).
Continua »
Spese condominiali: la solidarietà tra comproprietari
Un condomino si opponeva a un decreto ingiuntivo per spese condominiali straordinarie, sostenendo la nullità della delibera e l'illegittimo frazionamento del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio fondamentale per cui i comproprietari di un'unità immobiliare sono tenuti in solido al pagamento delle spese condominiali. L'ordinanza chiarisce anche che il giudice dell'opposizione può sindacare la nullità della delibera, ma non l'annullabilità se non eccepita con domanda riconvenzionale.
Continua »
Impugnazione delibera condominiale: come e quando
Una società e i suoi soci si sono opposti a un'ingiunzione di pagamento per spese condominiali, sostenendo di avere un credito pregresso di 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che qualsiasi contestazione contabile su un rendiconto approvato deve essere fatta attraverso una formale impugnazione della delibera condominiale che lo ha ratificato, e non può essere sollevata come semplice difesa in un procedimento di pagamento.
Continua »