Un condomino si opponeva a un decreto ingiuntivo per spese condominiali straordinarie, sostenendo la nullità della delibera e l'illegittimo frazionamento del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio fondamentale per cui i comproprietari di un'unità immobiliare sono tenuti in solido al pagamento delle spese condominiali. L'ordinanza chiarisce anche che il giudice dell'opposizione può sindacare la nullità della delibera, ma non l'annullabilità se non eccepita con domanda riconvenzionale.
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