La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concluso un accordo per il patteggiamento in appello, contestava il mancato esame da parte del giudice di questioni di nullità e inutilizzabilità delle prove. La Suprema Corte ribadisce che l'accordo sulla pena implica la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, limitando la cognizione del giudice ai soli termini dell'accordo stesso.
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