Un imprenditore ha impugnato la dichiarazione di fallimento della sua ditta individuale, sostenendo che il Pubblico Ministero non potesse richiederlo dopo la scadenza dei termini del concordato preventivo. Inoltre, l'imprenditore affermava di aver trasformato la propria attività da commerciale ad agricola, diventando così non fallibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo smarrimento del verbale d'udienza imponeva la sua rinnovazione e che il Pubblico Ministero mantiene il potere di chiedere il fallimento. Infine, il mutamento di attività in agricola non rileva se viene registrato solo il giorno prima della richiesta di fallimento e se l'insolvenza si è manifestata in precedenza.
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