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Art. 113 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 113 Codice di Procedura Penale

Ricostruzione di atti giudiziari smarriti in Cassazione
Una Società Contribuente impugna diversi atti di pagamento contestando la mancata notifica. Dopo la vittoria della società in secondo grado, L'Ente della Riscossione ricorre in Cassazione. La Società eccepisce la tardività del ricorso avversario, sostenendo di aver già notificato un precedente atto tramite raccomandata. Tale notifica risulta inserita nell'indice del fascicolo firmato dal cancelliere, ma la cartolina postale di ricevimento è scomparsa fisicamente dagli atti. La Corte di Cassazione rileva che lo smarrimento non è imputabile alla parte e dispone la ricostruzione di atti giudiziari smarriti. Applicando per analogia le regole del codice di procedura penale, i giudici concedono sessanta giorni alla Società per depositare una copia della ricevuta smarrita, rinviando la causa a nuova udienza per garantire la tutela del contraddittorio.
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Fascicolo distrutto: la ricostituzione degli atti processuali
Una società ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non pagate. Durante il giudizio di Cassazione, la Corte ha richiesto il fascicolo d'ufficio alla Commissione Tributaria Regionale. L'ufficio di merito ha comunicato che il fascicolo era stato distrutto per scarto d'archivio. La Suprema Corte ha quindi disposto la ricostituzione degli atti processuali. I giudici hanno applicato in via analogica le norme del codice di procedura penale per consentire la ricostruzione dell'atto d'appello mancante. La Corte ha concesso venti giorni alla società per depositare la copia dell'atto d'appello in suo possesso e ulteriori venti giorni alle altre parti per presentare osservazioni, rinviando la decisione finale sul merito della controversia tributaria.
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Ricostruzione atti: Cassazione rinvia il giudizio
La Corte di Cassazione, in un caso di accertamento fiscale, ha sospeso il giudizio ordinando la ricostruzione atti a causa di documenti mancanti nel fascicolo processuale. La questione di merito, relativa alla decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per il raddoppio dei termini, è stata rinviata in attesa che la parte interessata depositi copia della documentazione smarrita, garantendo il contraddittorio.
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