Un creditore ha pignorato la quota di tre quarti di alcuni immobili di proprietà della Debitrice, in comunione con un altro comproprietario. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la divisione dei beni. Il creditore ha quindi avviato un giudizio di divisione endoesecutiva per un solo immobile. La Debitrice si è opposta, chiedendo l'assegnazione dell'intero bene o una divisione globale di tutti i cespiti pignorati. La Corte d'Appello ha diviso il singolo bene in natura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Debitrice. La Corte ha chiarito che la divisione endoesecutiva è un giudizio autonomo e che eventuali contestazioni sulla scelta dei beni da dividere vanno sollevate nel processo esecutivo tramite opposizione agli atti esecutivi, e non nel giudizio di divisione stesso.
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