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Art. 1114 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1114 Codice Civile

Divisione dell’immobile in comunione: dalla lite all’accordo
Alcuni comproprietari hanno intrapreso una complessa battaglia legale per la divisione dell'immobile in comunione. I giudici di merito avevano accertato la comoda divisibilità del compendio immobiliare, stabilendo che le singole quote garantivano un godimento autonomo senza causare danni alla struttura o costi sproporzionati di frazionamento. Un comproprietario ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per regolare ogni reciproco rapporto patrimoniale. A seguito di tale intesa, il ricorrente ha formalizzato la rinuncia agli atti del giudizio. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo, confermando l'efficacia della pace privata tra i comproprietari e compensando integralmente le spese legali.
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Divisione endoesecutiva: il debitore perde il bene comune
Un creditore ha pignorato la quota di tre quarti di alcuni immobili di proprietà della Debitrice, in comunione con un altro comproprietario. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la divisione dei beni. Il creditore ha quindi avviato un giudizio di divisione endoesecutiva per un solo immobile. La Debitrice si è opposta, chiedendo l'assegnazione dell'intero bene o una divisione globale di tutti i cespiti pignorati. La Corte d'Appello ha diviso il singolo bene in natura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Debitrice. La Corte ha chiarito che la divisione endoesecutiva è un giudizio autonomo e che eventuali contestazioni sulla scelta dei beni da dividere vanno sollevate nel processo esecutivo tramite opposizione agli atti esecutivi, e non nel giudizio di divisione stesso.
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Divisione ereditaria di immobili abusivi: la Cassazione dice no
Due sorelle hanno citato in giudizio il fratello per ottenere la divisione di un compendio immobiliare ereditato dal padre. Il tribunale e la corte d'appello hanno disposto la divisione dei beni. Il fratello ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la divisione includeva immobili abusivi. La corte d'appello aveva ritenuto che la nullità per abusivismo edilizio si applicasse solo agli atti tra vivi e non alla divisione ereditaria. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la divisione ereditaria di immobili abusivi è nulla. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il divieto di commerciabilità degli immobili abusivi si applica anche alle divisioni ereditarie giudiziali. La sentenza è stata cassata con rinvio per escludere i beni non in regola.
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