La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affrontato il tema dell'eccesso di giurisdizione in relazione a una gara d'appalto per servizi tecnologici in ambito sanitario. Una società esclusa aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l'annullamento della gara per il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM). La società aggiudicataria ha impugnato tale decisione, sostenendo che il giudice amministrativo avesse creato una forma di giurisdizione oggettiva non prevista dalla legge. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la valutazione sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere rientra nei limiti interni della giurisdizione amministrativa e non è sindacabile in sede di legittimità.
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