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Art. 1109 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1109 Codice Civile

Impugnazione delibera condominiale: vince l’assemblea sovrana
Due condomini hanno avviato un'impugnazione delibera condominiale contro i lavori di rifacimento del cortile approvati dall'assemblea. Nel corso della causa, il condominio ha sostituito la delibera contestata con una nuova decisione, determinando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, per stabilire chi dovesse pagare le spese legali, i giudici hanno dovuto valutare la soccombenza virtuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei condomini, stabilendo che il giudice non può sindacare il merito o la convenienza delle scelte tecniche dell'assemblea, come la qualità dei capitolati o l'utilità dei lavori. L'eccesso di potere si configura solo se la delibera arreca un grave pregiudizio alla cosa comune. I condomini ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Eccesso di potere assembleare: il limite nella comunione
Un comproprietario ha impugnato le delibere dell'assemblea dei comunisti che rinnovavano l'affitto di un immobile a un canone inferiore a quello di mercato, lamentando un conflitto di interessi e un eccesso di potere assembleare della maggioranza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: le regole sull'eccesso di potere assembleare e sul conflitto di interessi, tipiche del condominio e delle società, non si applicano alla comunione ordinaria. Nella comunione, infatti, i partecipanti possono sempre chiedere la divisione del bene e le delibere sono impugnabili solo per grave pregiudizio alla cosa comune (art. 1109 c.c.). Poiché l'affitto garantiva la manutenzione dell'immobile, non vi era alcun danno oggettivo. Chi vince: la maggioranza dei comproprietari; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
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