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Art. 1106 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1106 Codice Civile

Uso della cosa comune: legittimo il divieto di sosta parziale
Alcuni comproprietari hanno impugnato la delibera dell'assemblea che vietava il parcheggio e il transito di veicoli su una specifica porzione mattonata del cortile condiviso. I ricorrenti sostenevano che il divieto alterasse la destinazione del bene e impedisse l'uso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che disciplinare o limitare parzialmente il parcheggio non costituisce un'innovazione vietata, ma una legittima regolamentazione dell'uso della cosa comune approvabile a maggioranza. Poiché il parcheggio resta consentito nelle altre zone dell'area e la parte mattonata rimane utilizzabile per scopi diversi, non sussiste alcuna violazione dei diritti dei singoli partecipanti. I comproprietari dissenzienti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Volontaria giurisdizione: stop a condanna spese lite
La Corte di Cassazione ha stabilito che nei procedimenti di volontaria giurisdizione attivati per la nomina di un amministratore della cosa comune ex art. 1105 c.c., non trova applicazione il principio della soccombenza. Di conseguenza, il giudice non può condannare una delle parti al pagamento delle spese legali in favore dell'altra, poiché il rito non ha natura contenziosa e non mira a risolvere un conflitto su diritti soggettivi, ma a supplire all'inerzia dei comproprietari nella gestione del bene.
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