Alcuni comproprietari hanno impugnato la delibera dell'assemblea che vietava il parcheggio e il transito di veicoli su una specifica porzione mattonata del cortile condiviso. I ricorrenti sostenevano che il divieto alterasse la destinazione del bene e impedisse l'uso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che disciplinare o limitare parzialmente il parcheggio non costituisce un'innovazione vietata, ma una legittima regolamentazione dell'uso della cosa comune approvabile a maggioranza. Poiché il parcheggio resta consentito nelle altre zone dell'area e la parte mattonata rimane utilizzabile per scopi diversi, non sussiste alcuna violazione dei diritti dei singoli partecipanti. I comproprietari dissenzienti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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