La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della legittimazione attiva per l'amministratore di una comunione ordinaria. Nel caso di specie, un soggetto agiva come referente per il recupero di spese di manutenzione di un'area cortiliva comune. La Suprema Corte ha stabilito che, a differenza del condominio, nella comunione non opera l'automatismo dell'art. 1131 c.c. Pertanto, senza una procura scritta espressa ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il referente non può agire in giudizio contro i singoli comproprietari.
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