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Art. 1106 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1106 Codice Civile

Uso della Cosa Comune: Parcheggio Abusivo vs. Diritto di Transito
Una lunga controversia tra vicini sull'uso della cosa comune, un passo carrabile, giunge alla Cassazione. I Proprietari del Piano Superiore utilizzavano il vano comune di accesso al cortile della Proprietaria del Piano Inferiore per parcheggiare un motorino e una bicicletta, ostruendo il passaggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il vano era destinato esclusivamente al transito e non al parcheggio. L'uso come posteggio alterava la destinazione del bene comune, violando l'Art. 1102 c.c. La sentenza ribadisce che la destinazione di una parte comune non può essere modificata unilateralmente, anche se l'occupazione è intermittente, se impedisce il godimento paritario.
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Uso della cosa comune: legittimo il divieto di sosta parziale
Alcuni comproprietari hanno impugnato la delibera dell'assemblea che vietava il parcheggio e il transito di veicoli su una specifica porzione mattonata del cortile condiviso. I ricorrenti sostenevano che il divieto alterasse la destinazione del bene e impedisse l'uso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che disciplinare o limitare parzialmente il parcheggio non costituisce un'innovazione vietata, ma una legittima regolamentazione dell'uso della cosa comune approvabile a maggioranza. Poiché il parcheggio resta consentito nelle altre zone dell'area e la parte mattonata rimane utilizzabile per scopi diversi, non sussiste alcuna violazione dei diritti dei singoli partecipanti. I comproprietari dissenzienti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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