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Art. 1106 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1106 Codice Civile

Voto in assemblea condominiale: valido anche senza delega
Un condomino ha impugnato la delibera di conferma dell'amministratore sostenendo la mancanza della maggioranza legale. L'opponente contestava la validità dell'intervento diretto di due comproprietari di una cantina, arrivati in riunione senza aver nominato per iscritto un unico rappresentante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della decisione. I giudici hanno stabilito che il voto in assemblea condominiale espresso di persona e in modo concordato dai comproprietari di un'unità è valido anche in assenza di una delega scritta preventiva. La norma che prevede un solo rappresentante per ciascun immobile indiviso non cancella il diritto dei contitolari di partecipare personalmente e votare uniti.
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Ripartizione spese condominiali: autonomi ma tenuti a pagare
Un complesso edilizio ha impugnato una delibera assembleare emessa da un condominio adiacente. L'attore contestava l'addebito di somme per lavori straordinari e sosteneva di non essere parte della compagine condominiale, negando l'uso di beni e servizi condivisi. Il Tribunale ha respinto l'appello confermando la legittimità della richiesta economica. La decisione ha valorizzato una precedente sentenza passata in giudicato, la quale aveva già accertato la presenza di una sala comune e la piena efficacia del regolamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente opponente. La ripartizione spese condominiali per la manutenzione delle parti strutturalmente condivise resta pienamente valida ed efficace in presenza di un accertamento definitivo.
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Legittimazione passiva della comunione ereditaria: nullo il decreto
Un condominio ha ottenuto un decreto ingiuntivo per spese condominiali insolute contro una comunione ereditaria. Quest'ultima si è opposta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere un soggetto giuridico autonomo. Nonostante il successivo pagamento del debito da parte del custode giudiziario, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della comunione. I giudici hanno stabilito che la legittimazione passiva della comunione ereditaria non esiste, poiché essa non costituisce un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto dai singoli coeredi. Di conseguenza, il condominio avrebbe dovuto citare in giudizio i singoli coeredi e non la comunione in quanto tale. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza d'appello e il decreto ingiuntivo originario.
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