LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1101 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1101 Codice Civile

Rimborso IVA: sì ai lavori sull’immobile in comproprietà
L'Imprenditrice, titolare di un'azienda agricola, ha richiesto il rimborso IVA per le spese di ristrutturazione e installazione di un impianto fotovoltaico su un immobile detenuto in comproprietà (comunione pro indiviso). L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che il bene non fosse ammortizzabile in quanto non di proprietà esclusiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditrice, stabilendo che il comproprietario pro indiviso ha il pieno godimento del bene. Di conseguenza, l'esecuzione di lavori su un immobile co-intestato, se strumentale all'attività d'impresa, dà diritto al rimborso IVA per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di proprietà. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione sfavorevole della CTR, confermando il diritto al rimborso per la contribuente.
Continua »
Opposizione di terzo: comproprietario escluso vince in Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de La Comproprietaria di un immobile, la quale aveva proposto opposizione di terzo contro una sentenza che ordinava la chiusura di cinque finestre sul cortile comune. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile la sua domanda perché basata solo sulla violazione del contraddittorio, senza difese nel merito. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che il comproprietario escluso dal processo può proporre opposizione di terzo per far valere la mancata partecipazione (litisconsorzio necessario). Il pregiudizio al suo diritto di proprietà è implicito ("in re ipsa") quando si ordina la modifica o demolizione del bene comune. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, rinviando la causa al Tribunale di primo grado affinché celebri nuovamente il processo coinvolgendo tutti i proprietari.
Continua »
Comunione legale e spese di esecuzione forzata
Un creditore ha pignorato un immobile appartenente a una coppia in regime di comunione legale per un debito personale di uno solo dei coniugi. Dopo la vendita del bene, il giudice ha assegnato al coniuge non debitore la metà esatta del ricavato lordo, senza trattenere le spese della procedura esecutiva. Il creditore ha contestato tale decisione, sostenendo che le spese di liquidazione dovessero gravare sull'intera somma ricavata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che nella comunione legale il coniuge estraneo al debito ha diritto alla sua quota lorda, poiché i costi della trasformazione del bene in denaro sono causati esclusivamente dall'inadempimento del debitore.
Continua »