Un'impresa edile ha chiesto il saldo dei lavori per una palazzina. Il committente ha contestato gravi difetti costruttivi chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto il danno a un solo comproprietario per la sua quota esclusiva e per un quarto delle parti comuni, escludendo l'altro comproprietario perché non costituitosi in primo grado. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che in tema di appalto non opera la solidarietà attiva tra i comproprietari committenti. Pertanto, in mancanza di una delega espressa o di una previsione di legge, il singolo comproprietario che agisce in giudizio può ottenere solo la quota di risarcimento corrispondente alla sua quota di proprietà sulle parti comuni, e non l'intero importo dei danni.
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