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Art. 1100 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1100 Codice Civile

Legittimazione Socio Società Cancellata: Rimborso IVA è possibile
Una società, dopo la sua cancellazione dal registro imprese, si vede negare un rimborso IVA. L'ex liquidatore e un ex socio agiscono in giudizio. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'ex liquidatore non ha più alcun potere, ma il socio sì. A seguito della cancellazione, si verifica un fenomeno successorio: i crediti residui si trasferiscono ai soci. Viene quindi riconosciuta la legittimazione del socio della società cancellata a richiedere il rimborso. La Corte accoglie il ricorso del socio, respingendo quello del liquidatore, e rinvia la causa al giudice per la decisione nel merito.
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Agevolazioni prima casa: dichiarazione di entrambi i coniugi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34680/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di agevolazioni prima casa per i coniugi in comunione legale dei beni. Un contribuente aveva acquistato un immobile rendendo la dichiarazione per i benefici fiscali, ma senza l'intervento della moglie. L'Agenzia delle Entrate ha revocato il 50% del beneficio, sostenendo che anche il coniuge non intervenuto avrebbe dovuto dichiarare il possesso dei requisiti. La Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, chiarendo che, ai fini fiscali, l'acquisto si intende fatto da entrambi i coniugi e, pertanto, i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati individualmente da ciascuno per ottenere il beneficio sull'intero immobile.
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Agevolazione prima casa: la responsabilità solidale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2505/2025, ha stabilito che in caso di decadenza dall'agevolazione prima casa, tutti i comproprietari sono solidalmente responsabili per l'intero debito fiscale, indipendentemente dalla loro quota di proprietà. Nel caso esaminato, una contribuente con una quota dell'1% è stata ritenuta responsabile per l'intera imposta dovuta dopo la rivendita dell'immobile entro il quinquennio. La Corte ha chiarito che la ripartizione delle quote ha valore solo nei rapporti interni tra i comproprietari e non verso l'Agenzia delle Entrate.
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