Una società costruttrice acquista un lotto di terreno e, come da contratto, realizza a proprie spese tutte le opere di urbanizzazione, anche a servizio del lotto rimasto ai venditori. Successivamente, chiede ai venditori il rimborso della loro quota. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai venditori, stabilendo che una clausola contrattuale chiara prevale sulle norme generali. Se il contratto di vendita specifica che tutte le spese sono a carico dell'acquirente, quest'ultimo non può poi chiederne il rimborso. La sentenza sottolinea l'importanza della lettera del contratto nella ripartizione oneri di urbanizzazione, che in questo caso ha escluso ogni obbligo per i venditori.
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