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Art. 1100 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1100 Codice Civile

Contributo per le parti comuni: niente fondi senza condominio
Alcune comproprietarie di un fabbricato lesionato dal sisma e demolito hanno richiesto il contributo per le parti comuni. L'ufficio per la ricostruzione e il Comune hanno negato il beneficio. L'edificio costituiva una comunione ordinaria indivisa e non un condominio, e le richiedenti avevano già incassato i fondi per le rispettive abitazioni principali. La Corte d'Appello ha riconosciuto il finanziamento, ritenendo il beneficio per le parti comuni autonomo e applicabile anche alle comunioni. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo i ricorsi delle amministrazioni. I giudici hanno chiarito che le agevolazioni per le parti comuni spettano unicamente ai condomini con unità in proprietà esclusiva. Le norme speciali d'emergenza vietano l'estensione analogica e impongono il rigoroso rispetto del divieto di cumulo degli aiuti.
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Servitù di presa d’acqua: no all’esclusione per spese non pagate
I comproprietari di un impianto idrico hanno escluso un vicino dall'utilizzo della pompa per l'acqua. Essi sostenevano che l'utente non avesse pagato le spese elettriche. Inoltre, la maggioranza dei vicini aveva modificato le regole di ripartizione dei costi, stabilendo una suddivisione in parti uguali invece che in base ai consumi reali prescritti dall'accordo originario. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei vicini. La Suprema Corte ha chiarito che la servitù di presa d'acqua è un diritto reale indivisibile. L'assemblea a maggioranza non può modificare una convenzione contrattuale senza l'unanimità. Inoltre, il mancato pagamento dei costi accessori per l'energia elettrica non comporta mai la perdita del diritto di attingere acqua o l'esclusione dall'impianto comune.
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Spese di manutenzione stradale: paga il condomino, non il Comune
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare contestando l'addebito delle spese di manutenzione stradale per vie interne al complesso residenziale, sostenendo che le strade dovessero considerarsi pubbliche in base a una vecchia convenzione di lottizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino. I giudici hanno chiarito che, poiché il collaudo delle opere non era mai avvenuto, le strade non erano mai passate al Comune. Di conseguenza, l'obbligo di manutenzione gravava sui proprietari delle unità abitative. Nel caso specifico, il condomino aveva espressamente accettato, nel proprio atto di acquisto, il regolamento condominiale che prevedeva la partecipazione alle spese di manutenzione stradale in base ai millesimi di proprietà. Il condominio ha quindi legittimamente deliberato la ripartizione dei costi per la pulizia, l'illuminazione e la messa in sicurezza delle vie interne.
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Ex portineria: vende casa ma tiene la quota? La Cassazione dice sì
Un ex condomino vende il proprio appartamento ma, nel contratto, si riserva la proprietà della sua quota sulla vecchia portineria, da tempo inutilizzata e affittata a terzi. Il Condominio si oppone, sostenendo che la quota non può essere separata dall'appartamento. La Corte di Cassazione dà ragione all'ex condomino. Stabilisce che la **natura condominiale ex portineria** può cessare non solo con una delibera formale, ma anche di fatto, quando i condòmini ne cambiano stabilmente la destinazione d'uso. Il bene si trasforma così in una comunione ordinaria, rendendo la quota liberamente trasferibile e separabile dalla proprietà principale. La sentenza precedente viene annullata.
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