Un Pubblico Ministero deposita una richiesta di archiviazione in formato cartaceo a causa di un malfunzionamento sistema telematico, attestato dal capo del suo ufficio. Il G.i.p. la dichiara inammissibile, ritenendo il problema non sufficientemente grave. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice non ha il potere di sindacare nel merito l'attestazione di malfunzionamento, definendo il provvedimento del G.i.p. 'abnorme' perché crea una stasi processuale insanabile.
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