Un condannato analfabeta presenta un'istanza per misure alternative alla detenzione, firmando con un segno di croce. Il suo avvocato autentica tale segno. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'autentica crocesegno analfabeta da parte del difensore non è valida. Questo potere non rientra tra quelli specifici dell'avvocato, ma è riservato ad altri pubblici ufficiali. Il 'crocesegno' non è una vera firma, ma solo un simbolo che indica l'incapacità di scrivere. Di conseguenza, l'istanza è stata dichiarata inammissibile perché priva di un requisito formale essenziale, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza.
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