Un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ha presentato una richiesta per frequentare le lezioni di scuola guida per conseguire la patente di guida. L'autorità giudiziaria ha respinto l'istanza con un decreto notificato all'interessato, ma il documento risultava privo della firma del magistrato. Il difensore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando il vizio insanabile dell'atto. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, stabilendo che la mancanza di sottoscrizione del provvedimento ne determina la totale inesistenza materiale e giuridica. La Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata senza rinvio e ha ordinato la restituzione degli atti all'ufficio competente per rinnovare correttamente la valutazione dell'istanza.
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