Un imputato, condannato per truffa ed esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, ha proposto ricorso sostenendo l'avvenuta estinzione dei reati per decorso del tempo. Il ricorrente contestava la durata della sospensione dei termini, sostenendo che l'adesione del proprio difensore allo sciopero degli avvocati dovesse considerarsi un legittimo impedimento, limitando la sospensione a soli sessanta giorni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'astensione forense costituisce l'esercizio di un diritto costituzionale e non un mero impedimento fisico. Di conseguenza, in tema di astensione forense e prescrizione, il termine di prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio dell'udienza e non per il limite massimo di sessanta giorni. L'imputato è stato condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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