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Art. 1072 Codice Civile — Anno 2024

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Eccezione di tardività: non rilevabile d’ufficio
La Corte di Cassazione chiarisce che l'eccezione di tardività relativa alla proposizione di un'eccezione di usucapione non è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello. Se la parte interessata non la ripropone specificamente nel giudizio di secondo grado, l'eccezione si considera rinunciata, impedendo al giudice di pronunciarsi sul punto. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di usucapione per tardività senza una specifica impugnazione sul punto, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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