La Corte di Cassazione interviene su un caso di violazione delle distanze tra costruzioni a seguito della demolizione e ricostruzione di un immobile. La controversia riguardava anche il rifacimento di un impianto fognario condiviso. La Corte ha stabilito che il giudice di merito deve individuare d'ufficio la normativa applicabile in tema di distanze, anche se non indicata dalla parte. Tuttavia, ha cassato la sentenza d'appello perché non aveva specificato quale norma fosse stata violata né aveva approfondito la natura dell'intervento edilizio. Infine, ha affermato il principio secondo cui le spese per opere necessarie alla conservazione di una servitù vanno ripartite tra i proprietari dei fondi in base ai rispettivi vantaggi.
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