Due proprietari terrieri (le Aziende Ricorrenti) avevano citato in giudizio una società di distribuzione energetica (l'Azienda Intimata) per l'utilizzo non autorizzato di un percorso sul loro fondo. Il Tribunale aveva riconosciuto il fondo libero da servitù e condannato l'Azienda Intimata al risarcimento, ma la Corte d'Appello aveva poi costituito una Servitù coattiva di passaggio a favore dell'Azienda Intimata, convertendo il risarcimento in indennità. La Cassazione ha respinto il ricorso delle Aziende Ricorrenti, confermando la legittimità della Servitù coattiva di passaggio per l'Azienda Intimata, dato che il suo fondo era considerato intercluso. La Corte ha anche ribadito che l'indennità deve compensare il danno effettivo causato dall'uso del passaggio, non il costo di realizzazione della strada.
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