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Art. 1069 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1069 Codice Civile

Servitù coattiva di passaggio: quando il fondo non è più libero
Due proprietari terrieri (le Aziende Ricorrenti) avevano citato in giudizio una società di distribuzione energetica (l'Azienda Intimata) per l'utilizzo non autorizzato di un percorso sul loro fondo. Il Tribunale aveva riconosciuto il fondo libero da servitù e condannato l'Azienda Intimata al risarcimento, ma la Corte d'Appello aveva poi costituito una Servitù coattiva di passaggio a favore dell'Azienda Intimata, convertendo il risarcimento in indennità. La Cassazione ha respinto il ricorso delle Aziende Ricorrenti, confermando la legittimità della Servitù coattiva di passaggio per l'Azienda Intimata, dato che il suo fondo era considerato intercluso. La Corte ha anche ribadito che l'indennità deve compensare il danno effettivo causato dall'uso del passaggio, non il costo di realizzazione della strada.
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Motocarriola su passaggio pedonale: l’ampliamento servitù è obbligatorio
I Proprietari di un fondo avevano una servitù di passaggio pedonale su un Fondo Servente e chiedevano di poter usare una motocarriola per il trasporto di materiali. I giudici di merito avevano ritenuto che tale uso rientrasse già nella servitù esistente, senza necessità di un ampliamento coattivo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del proprietario del Fondo Servente. Ha chiarito che l'uso di una motocarriola non è automaticamente incluso in una servitù di passaggio pedonale. Per consentire il transito con mezzi meccanici, è indispensabile richiedere un ampliamento coattivo della servitù, modificando il titolo originario. La Corte d'Appello ha errato nell'interpretare la domanda, incorrendo nel vizio di ultra petizione.
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Delibera Condominiale Nulla: Spese Facciata su Proprietà Esclusiva
Un Condomino ha impugnato le delibere assembleari che approvavano il rifacimento della facciata e la ripartizione delle spese, sostenendo che una parte della facciata fosse di sua proprietà esclusiva. La Corte d'Appello aveva respinto il suo ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che una **delibera condominiale nulla** è quella che dispone interventi su beni di proprietà esclusiva, non rientrando nelle competenze dell'assemblea. L'assemblea può deliberare solo su beni comuni. Inoltre, il fondo speciale per lavori straordinari deve corrispondere all'ammontare predeterminato dei lavori. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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