Il Proprietario del Fondo Servente ha chiesto il trasferimento della servitù di passaggio da un vecchio varco a uno di nuova costruzione, ritenuto più comodo e sicuro. Il Proprietario del Fondo Dominante si è opposto, lamentando lo spoglio del vecchio accesso e chiedendo i danni. La Corte d'Appello ha accolto la domanda di trasferimento e ha interpretato restrittivamente il contratto originario, limitando il transito ai soli autoarticolati per carico e scarico merci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Proprietario del Fondo Dominante, confermando la legittimità dello spostamento del passaggio all'interno dello stesso fondo ai sensi dell'articolo 1068 del codice civile. Il trasferimento della servitù di passaggio è valido se il nuovo percorso offre pari comodità al beneficiario e riduce il peso sul fondo che subisce il passaggio, escludendo risarcimenti in assenza di un danno concreto.
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