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Art. 1068 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1068 Codice Civile

Servitù di passaggio: stop allo spostamento scomodo
Una società immobiliare proprietaria di un terreno agisce in giudizio per ottenere l'esercizio di una servitù di passaggio e la costruzione della relativa strada a spese dei proprietari dei fondi confinanti. I proprietari convenuti chiedono di spostare il transito su un percorso alternativo. La Corte d'Appello conferma il tracciato originario e divide a metà le spese di costruzione. La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso dei proprietari confinanti. La Suprema Corte chiarisce che la riduzione della richiesta economica non integra una domanda nuova. Inoltre, lo spostamento del passaggio su un fondo differente richiede una valutazione discrezionale del giudice e presuppone che il nuovo percorso sia ugualmente agevole. La Corte condanna infine i ricorrenti per responsabilità aggravata.
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Trasferimento della servitù di passaggio: comodità contro pretese
Il Proprietario del Fondo Servente ha chiesto il trasferimento della servitù di passaggio da un vecchio varco a uno di nuova costruzione, ritenuto più comodo e sicuro. Il Proprietario del Fondo Dominante si è opposto, lamentando lo spoglio del vecchio accesso e chiedendo i danni. La Corte d'Appello ha accolto la domanda di trasferimento e ha interpretato restrittivamente il contratto originario, limitando il transito ai soli autoarticolati per carico e scarico merci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Proprietario del Fondo Dominante, confermando la legittimità dello spostamento del passaggio all'interno dello stesso fondo ai sensi dell'articolo 1068 del codice civile. Il trasferimento della servitù di passaggio è valido se il nuovo percorso offre pari comodità al beneficiario e riduce il peso sul fondo che subisce il passaggio, escludendo risarcimenti in assenza di un danno concreto.
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Trasferimento Servitù: il danno si valuta sull’accordo, non su altro
Un accordo prevedeva una servitù di passaggio su un tracciato. La sua realizzazione diventa impossibile a causa di un vincolo monumentale su un giardino storico. Il proprietario del fondo servente crea un percorso alternativo. La Cassazione chiarisce un principio fondamentale per il trasferimento della servitù: per valutare se il nuovo percorso causa un 'danno' al fondo servente, il confronto non va fatto con una situazione di libertà assoluta del fondo. Il paragone corretto è tra il disagio del percorso originariamente pattuito e quello del nuovo percorso. La valutazione errata del danno porta all'annullamento della precedente decisione.
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