La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una parte civile contro una sentenza di non luogo a procedere per diffamazione. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un provvedimento abnorme poiché il giudice, dopo aver annullato un precedente decreto di prosecuzione del giudizio, si sarebbe investito nuovamente della funzione di filtro senza una nuova assegnazione formale. La Suprema Corte ha stabilito che l'udienza predibattimentale non costituisce una fase autonoma e che l'eventuale inosservanza delle tabelle organizzative dell'ufficio non configura un'abnormità, ma al più una nullità non deducibile tramite ricorso per cassazione diretto.
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