Una società cooperativa agricola ha impugnato le cartelle di pagamento relative ai contributi per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la giurisdizione tributaria. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società, stabilendo che tali contributi hanno natura di veri e propri tributi. Di conseguenza, la giurisdizione tributaria è pienamente sussistente, poiché si tratta di prelievi coattivi collegati alla capacità contributiva e privi di un rapporto di scambio diretto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
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