L'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato un'Azienda radiotelevisiva e il suo Legale Rappresentante per aver impiegato lavoratori dello spettacolo senza il prescritto certificato di agibilità. I ricorrenti si sono opposti, sostenendo che l'obbligo gravasse sui lavoratori e invocando l'applicazione retroattiva di una legge successiva più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione di oltre 42.000 euro. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di verificare il certificato di agibilità grava esclusivamente sull'impresa che fa agire i lavoratori. Inoltre, in materia di sanzioni amministrative, si applica rigorosamente la legge vigente al momento della violazione, escludendo l'applicazione retroattiva di norme più favorevoli entrate in vigore successivamente.
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