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Art. 10 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 10 Codice Civile

Notifica PEC liquidazione controllata: la PEC del liquidatore vale
Una società di riscossione ha presentato in ritardo la domanda per recuperare un credito in una procedura di liquidazione controllata. La società sosteneva che la comunicazione della sentenza di apertura ricevuta via PEC dal liquidatore non fosse una notifica ufficiale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: la Notifica PEC liquidazione controllata inviata dal liquidatore all'indirizzo certificato del creditore è pienamente valida e fa scattare i termini per presentare la domanda. Di conseguenza, la richiesta tardiva della società è stata dichiarata inammissibile, confermando che la conoscenza legale del provvedimento era avvenuta al momento della ricezione della PEC.
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TARI: annullamento per omessa pronuncia del giudice
Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla TARI per l'anno 2018, contestando la validità delle delibere comunali e il diritto all'esenzione per la produzione di rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice d'appello era incorso in un vizio di omessa pronuncia non esaminando l'eccezione sulla nullità delle delibere per mancata pubblicazione. Inoltre, la Corte ha censurato la decisione per non aver verificato l'esistenza di una denuncia di esenzione regolarmente presentata dalla contribuente, limitandosi a un'analisi astratta dell'onere probatorio senza considerare i fatti concreti.
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Remunerazione medici specializzandi: no adeguamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2060/2026, ha respinto il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata 'adeguata remunerazione' e il mancato adeguamento inflazionistico della loro borsa di studio durante la specializzazione post-1991. La Corte ha stabilito che la normativa europea non imponeva un importo specifico e che le leggi nazionali avevano legittimamente bloccato gli adeguamenti triennali per il periodo in questione, confermando le sentenze dei gradi precedenti.
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