L'ente previdenziale ha notificato un avviso di addebito a un socio lavoratore e amministratore di una società a responsabilità limitata artigiana. L'istituto pretendeva il versamento dei contributi previdenziali calcolati sull'intero reddito prodotto dalla società, considerando anche gli utili accantonati a bilancio. Il socio ha contestato la richiesta perché l'assemblea societaria non aveva distribuito i proventi e la società non aveva scelto il regime fiscale di trasparenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome si applicano solo ai redditi effettivamente dichiarati dalla persona fisica ai fini IRPEF. Di conseguenza, l'ente non può riscuotere quote previdenziali sugli utili non distribuiti e rimasti nel patrimonio della società di capitali.
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