Una proprietaria impugna un avviso di accertamento per l'asserito mancato pagamento della Tassa sui rifiuti (Tarsu) relativo a una porzione di immobile utilizzata da un terzo, il quale aveva regolarmente pagato il tributo negli anni precedenti. I giudici di merito respingono il ricorso, ritenendo che, cessato l'uso da parte del terzo, l'obbligo di pagamento della Tassa sui rifiuti ritornasse automaticamente in capo alla proprietaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della contribuente, stabilendo che l'amministrazione finanziaria non può pretendere automaticamente il tributo dal proprietario catastale senza prima verificare chi abbia presentato la denuncia originaria e l'eventuale esistenza di variazioni. La sentenza viene cassata con rinvio.
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