Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata da un correntista contro la propria banca. Il cliente lamentava il protesto della cambiale non pagata a causa della mancanza di fondi sul conto corrente. Secondo il correntista, la banca avrebbe dovuto avvisarlo della scadenza del titolo e dell'insufficienza di denaro, in virtù dei doveri di correttezza e buona fede. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del correntista, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno stabilito che, in assenza di un accordo specifico o di una prassi consolidata, la banca non ha alcun obbligo giuridico di informare il cliente della scadenza o della mancanza di fondi. L'aspettativa del cliente di ricevere tale avviso costituisce una semplice aspettativa di fatto, priva di tutela risarcitoria.
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