Un'azienda estera ha contestato la registrazione di un marchio cosmetico italiano, sostenendo l'esistenza di un elevato rischio di confondibilità tra marchi per la somiglianza con il proprio segno anteriore. L'autorità amministrativa di appello ha però stabilito che i due nomi presentano chiare differenze visive, fonetiche e concettuali. Il marchio della società opponente è stato considerato un marchio debole, in quanto evocativo dei componenti dei prodotti, rendendo sufficienti anche lievi variazioni per evitare la confusione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda estera. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sull'impressione globale e sulla confondibilità spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata. L'opponente soccombente è stata quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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