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Risoluzione Del Contratto Per Vizi

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risoluzione del contratto per vizi: chi deve provare il danno?
L'Acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto per vizi a causa della fornitura di cemento ritenuto inidoneo all'uso da parte del Venditore. Dopo la decisione della Corte d'Appello, che ha rigettato la domanda di risoluzione, l'Acquirente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione delle regole sull'onere della prova dei difetti. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, ritenendo che la questione richieda un approfondimento incompatibile con il rito camerale semplificato, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Non vi è ancora una decisione definitiva sul merito, ma il processo prosegue in un'udienza pubblica per chiarire l'applicazione dei principi sulla responsabilità del venditore.
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Rivende casa con vizi: perde il diritto alla risoluzione del contratto?
Un acquirente compra un appartamento con gravi irregolarità urbanistiche, tanto da essere un bene diverso da quello promesso. Successivamente, rivende l'immobile a terzi. I venditori sostengono che la rivendita impedisca di chiedere la risoluzione del contratto per vizi. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un principio fondamentale: la rivendita del bene difettoso non comporta automaticamente la perdita del diritto alla risoluzione. Per negare questa tutela, deve essere provato che l'acquirente, con la rivendita, abbia voluto in modo inequivocabile accettare il bene nonostante i difetti. Data la complessità della questione, la Corte ha rinviato la decisione finale a una udienza pubblica.
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Risoluzione del contratto per vizi: vince chi danneggia la merce
Un fornitore di vetri non viene pagato dall'acquirente, che lamenta la non conformità dei prodotti alle norme di sicurezza. Il fornitore si oppone alla richiesta di risoluzione del contratto per vizi, sostenendo che l'acquirente ha danneggiato le vetrate e quindi non può più chiederne la restituzione. La Corte di Cassazione dà torto al fornitore. Stabilisce che il semplice danneggiamento del bene da parte del compratore non impedisce la risoluzione del contratto. Le cause che bloccano tale azione, previste dalla legge, sono tassative (distruzione, alienazione o trasformazione del bene) e non possono essere estese per analogia al solo danneggiamento. L'acquirente vince la causa.
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