Un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha richiesto a una società associata il pagamento delle perdite d'esercizio tramite decreto ingiuntivo. L'associata si è opposta, evidenziando di aver esercitato il recesso dal GEIE prima dell'approvazione del nuovo bilancio che rideterminava le perdite. La Corte d'Appello ha revocato l'ingiunzione, rilevando che le nuove delibere non erano opponibili all'associata uscente e che le perdite precedenti erano coperte da riserve. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del GEIE, confermando che le decisioni assembleari successive all'efficacia del recesso non vincolano il socio uscente e che spetta al GEIE dimostrare l'effettiva sussistenza di perdite non coperte. Vince la società associata, che non deve pagare la somma richiesta.
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