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Art. 1 L. 233/1990

Contributi INPS collaboratori familiari: quote esterne imponibili
L'ente previdenziale ha richiesto alla titolare di un'impresa commerciale il pagamento di contributi a percentuale per i propri collaboratori familiari. L'importo contestato derivava dai redditi percepiti dai due collaboratori tramite partecipazioni in una diversa società di persone. La titolare ha contestato le richieste, sostenendo l'estraneità di tali guadagni rispetto all'attività dell'impresa familiare. I giudici di merito hanno annullato le cartelle, ritenendo che i redditi societari esterni dei coadiutori non potessero entrare nel calcolo previdenziale aziendale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha chiarito che i contributi INPS collaboratori familiari possono includere anche i redditi di partecipazione societaria, purché vi sia un effettivo collegamento con l'attività svolta nell'impresa, disponendo un nuovo accertamento dei fatti.
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Contributi INPS su utili srl: vietato il prelievo senza incasso
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di somme aggiuntive a un socio lavoratore e amministratore di una società a responsabilità limitata. L'ente pretendeva di calcolare i contributi INPS su utili srl accantonati a riserva e non distribuiti. Il socio si è opposto, sostenendo che le somme non percepite e non tassate a livello personale non possono formare imponibile previdenziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che i profitti societari concorrono alla contribuzione della gestione commercianti solo se effettivamente percepiti dal socio o imputati fiscalmente per trasparenza. Se la società accantona gli utili e versa l'IRES ordinaria, tali somme restano nel patrimonio aziendale e non possono essere assoggettate a prelievo contributivo personale.
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Contributi su utili non distribuiti: la vittoria del socio SRL
L'ente previdenziale ha richiesto a un socio lavoratore e amministratore di una società a responsabilità limitata il versamento di contributi percentuali calcolati sull'intero reddito d'impresa prodotto dalla società. L'amministratore si è opposto alla pretesa, evidenziando che l'assemblea societaria aveva deliberato di accantonare i guadagni senza distribuire i dividendi e senza optare per il regime fiscale di trasparenza. Dopo le pronunce di merito favorevoli all'ente impositore, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore. La Suprema Corte ha chiarito che i contributi su utili non distribuiti non sono dovuti, perché la base imponibile previdenziale richiede l'effettiva imputazione fiscale del reddito nella dichiarazione personale del socio lavoratore.
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Contributi INPS su utili non distribuiti: vince la socia
L'ente previdenziale ha richiesto a una socia lavoratrice di una società a responsabilità limitata artigiana il versamento della quota percentuale sui guadagni societari accantonati a riserva e mai riscossi. La socia ha impugnato l'atto impositivo, sostenendo che le somme non percepite e non dichiarate ai fini personali non possono incrementare la base di calcolo previdenziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, confermando l'annullamento della pretesa debitoria. Il supremo collegio ha chiarito che i contributi INPS su utili non distribuiti non sono dovuti se la società non adotta il regime fiscale di trasparenza. L'onere di provare la reale percezione dei compensi o la specifica scelta tributaria grava interamente sull'ente creditore.
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