Definizione
Tecnica legislativa con cui una norma giuridica richiama un'altra norma al solo scopo di 'recepirne' formalmente il contenuto (ad esempio un elenco), senza però includere le regole interpretative, le eccezioni o le deroghe previste da quest'ultima.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 36 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 55% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 27%
- Rigettato 55%
- Inammissibile 15%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 544%
- Civile Sez. 333%
- Penale Sez. 122%
Precedenti più richiamati
- Cass. 36868/2022in 4 provvedimenti
- Cass. S.U. 16304/2013in 4 provvedimenti
- Cass. 1541/2017in 4 provvedimenti
- Cass. 14179/2019in 4 provvedimenti
- Cass. 8471/2026in 6 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una società concessionaria autostradale ha affidato l'esecuzione di un lotto a un consorzio di imprese. Il contratto conteneva una clausola compromissoria che richiamava le norme sui lavori pubblici per deferire le controversie a un collegio arbitrale di cinque membri. All'insorgere della lite sulle riserve e sui compensi a prezzo chiuso, le parti hanno invece nominato di comune accordo un collegio a tre arbitri secondo le nuove norme nel frattempo intervenute. Gli arbitri hanno condannato la committente al pagamento di ingenti somme. La concessionaria ha impugnato il lodo eccependo l'incompetenza arbitrale e contestando le somme per i ritardi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e quello incidentale. Chi concorre alla nomina del collegio arbitrale accetta la modifica dell'accordo originario e non può denunciare la nullità del lodo.
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La Corte di Cassazione ha annullato una decisione della Corte d'Appello che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari per un individuo destinatario di un Mandato di arresto europeo. L'uomo aveva dimostrato un forte radicamento in Italia con documentazione specifica. La Cassazione ha rilevato una grave mancanza di motivazione da parte della Corte d'Appello riguardo alla valutazione di tali prove. La sentenza sottolinea l'importanza di una motivazione completa e trasparente in tutti i provvedimenti giudiziari, specialmente quando si tratta di misure restrittive della libertà personale. Il caso tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Un detenuto ultrasettantenne condannato per omicidio volontario ha presentato istanza per ottenere la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta a causa della natura ostativa del reato commesso. L'uomo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un'errata applicazione della legge penitenziaria. La Suprema Corte ha confermato il provvedimento precedente, ribadendo che la commissione di delitti ostativi esclude categoricamente l'accesso al beneficio domiciliare, a prescindere dall'età avanzata del reo o dalle condizioni sanitarie addotte. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato un risarcimento danni per la compensazione economica ricevuta durante la formazione. I professionisti sostenevano che la borsa di studio medici di medicina generale fosse ingiustamente inferiore a quella dei colleghi delle scuole di specializzazione e priva di adeguamento all'inflazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'Unione Europea non impone la parità di retribuzione tra i due percorsi. Le Regioni gestiscono la formazione in medicina generale, mentre le Università curano le specializzazioni, creando due figure distinte per scopi e struttura. Il legislatore ha il potere discrezionale di stabilire compensi differenti senza commettere illeciti. I medici non otterranno alcun rimborso e dovranno versare un ulteriore contributo giudiziario.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni. I professionisti sostenevano che la Borsa di studio medicina generale percepita durante il corso di formazione fosse inferiore a quella dei colleghi specializzandi e priva di adeguamenti periodici. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando che il diritto dell'Unione Europea non impone la parità retributiva tra i due percorsi formativi. I corsi di medicina generale e le scuole di specializzazione presentano infatti finalità, organizzazione e strutture differenti. Spetta quindi alla libera scelta del legislatore fissare l'importo economico dei compensi. Di conseguenza, non sussiste alcun illecito dello Stato e i medici sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
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Un gruppo di medici ha citato lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni per la borsa di studio medici di medicina generale percepita durante la formazione. I medici sostenevano che l'importo inferiore rispetto a quello degli specializzandi universitari violasse la normativa europea sulla parità di trattamento e l'adeguata remunerazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo comunitario di parificazione stipendiale tra le due categorie. I percorsi hanno finalità, organizzazione e natura differenti: i corsi di medicina generale sono gestiti dalle Regioni per le graduatorie territoriali, mentre le specializzazioni spettano alle Università. Di conseguenza, il legislatore può discrezionalmente prevedere compensi diversi senza commettere alcun illecito.
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Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni per la borsa di studio medicina generale percepita durante i corsi di formazione svolti tra il 1994 e il 2001. I professionisti lamentavano una disparità di trattamento economico rispetto ai colleghi iscritti alle scuole di specializzazione universitaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto dell'Unione Europea non impone la parità retributiva tra i due percorsi. Le due tipologie di corso presentano finalità, organizzazione e strutture differenti. Di conseguenza, la scelta di differenziare i compensi rientra nella discrezionalità del legislatore e non costituisce un atto illecito dello Stato.
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Un gruppo di medici del corso di formazione generale ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano per la percezione di un compenso inferiore rispetto ai colleghi specializzandi. I ricorrenti sostenevano la presenza di una discriminazione contraria al diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che nessuna norma europea impone una parità di compenso tra i due percorsi formativi. La natura dei corsi resta differente, poiché la borsa di studio medici di medicina generale riguarda la sanità territoriale regionale, mentre le specializzazioni dipendono dalle Università. Lo Stato esercita legittimamente la propria discrezionalità senza commettere alcun illecito. Di conseguenza, i medici non hanno diritto ad alcun rimborso o adeguamento e devono pagare le spese processuali.
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Un gruppo di medici ha citato lo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni. I professionisti lamentavano di aver percepito una borsa di studio medicina generale inferiore a quella assegnata ai colleghi delle scuole di specializzazione universitaria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta dei medici. I giudici hanno chiarito che il diritto europeo non impone la parità di retribuzione tra i due percorsi. Le Regioni organizzano la formazione in medicina generale per la medicina convenzionata, mentre le Università gestiscono le specializzazioni. La differenza di scopo e di organizzazione justified compensi diversi. Di conseguenza, lo Stato non ha commesso alcun illecito e non deve versare alcun indennizzo ai ricorrenti.
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Una società energetica ha impugnato i provvedimenti regionali relativi alla gestione provvisoria di impianti idroelettrici e al pagamento di un oneroso canone aggiuntivo. Il tribunale competente ha emesso una decisione parziale: ha respinto le contestazioni principali e ha disposto una verifica tecnica sui calcoli economici, rinviando la decisione finale e la quantificazione delle spese. L'azienda ha proposto ricorso immediato dinanzi alla Suprema Corte senza attendere l'esito definitivo del giudizio. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge impedisce il ricorso autonomo contro una sentenza non definitiva che non chiude il processo dinanzi al tribunale originario. La società deve attendere la decisione conclusiva per contestare l'intero provvedimento ed è stata condannata al rimborso delle spese di lite.
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L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un imprenditore l'applicazione dell'aliquota ridotta per fatture di noleggio con conducente emesse a favore di un consorzio per la raccolta dei rifiuti urbani, pretendendo l'aliquota ordinaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando la piena legittimità dell'IVA agevolata gestione rifiuti al dieci per cento. I giudici hanno chiarito che il trasporto rientra a pieno titolo nella definizione normativa di gestione ambientale. Di conseguenza, il noleggio di automezzi con operatore qualificato per la movimentazione della spazzatura costituisce attività di gestione diretta e non una mera prestazione accessoria. Il principio comunitario di neutralità fiscale tutela la libertà organizzativa dell'impresa, garantendo il beneficio dell'aliquota ridotta anche per i servizi esternalizzati.
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Gli eredi di un ingegnere hanno chiesto il pagamento di maggiorazioni tariffarie per la direzione dei lavori di ampliamento di un ospedale, precedentemente negate dai giudici di merito. La Cassazione ha chiarito che il contratto d'opera costituisce la fonte primaria per determinare il compenso del professionista. Se l'accordo contiene un rinvio generale alle tariffe professionali senza escludere specifiche voci, queste ultime si applicano. Di conseguenza, la Corte ha respinto la maggiorazione del 50% (espressamente esclusa e regolata nel contratto), ma ha accolto la richiesta di aumento fino al doppio per la complessità dei progetti, poiché non specificamente derogata. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Un'impresa appaltatrice e una società concessionaria autostradale si scontrano sulla validità di un lodo arbitrale. Il contratto del 1990 conteneva una clausola compromissoria che prevedeva un collegio di cinque membri. A seguito di riforme legislative, le parti concordano tacitamente la nomina di un collegio a tre membri, partecipando attivamente alla procedura. Successivamente, la concessionaria contesta la validità del lodo per irregolare composizione del collegio. La Corte d'Appello annulla la decisione, ritenendo nulla la clausola. La Cassazione ribalta la decisione: il comportamento attivo delle parti nella nomina del presidente ha modificato validamente l'accordo originario. La contestazione tardiva è inammissibile poiché la nullità è stata sanata dal consenso delle parti. Vince l'impresa appaltatrice.
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Il Condannato Ultrasettantenne ha richiesto la detenzione domiciliare ultrasettantenni a causa dell'età avanzata. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta poiché l'uomo era stato condannato per un reato ostativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi ha commesso reati di particolare gravità non può accedere alla detenzione domiciliare facilitata per l'età, poiché il divieto di legge è assoluto e non ammette deroghe, tranne per la recidiva reiterata già dichiarata incostituzionale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un dirigente di una società di consulenza finanziaria chiedeva il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla sua retribuzione variabile, sostenendo che il datore di lavoro non appartenesse al settore finanziario. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'addizionale bonus e stock options del 10% si applica anche ai dirigenti di società di consulenza societaria e finanziaria. La nozione di "settore finanziario" ha infatti una valenza socio-economica ampia e non si limita ai soli intermediari vigilati o che operano con il pubblico. Di conseguenza, il dirigente perde la causa e non ha diritto al rimborso delle somme trattenute.
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Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva garantito a un detenuto in regime speciale di 41-bis il diritto a due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva la sovrapponibilità delle due attività in base a una circolare amministrativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la permanenza all'aria aperta e le attività di socialità hanno finalità diverse e non possono essere confuse. La prima tutela la salute psicofisica, mentre la seconda persegue scopi risocializzanti. Di conseguenza, l'amministrazione non può ridurre arbitrariamente il tempo all'aperto a un'ora soltanto.
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Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che garantiva a un detenuto in regime speciale due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva che le attività fuori dalla cella non potessero superare complessivamente le due ore giornaliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la permanenza all'aria aperta (volta a tutelare la salute psicofisica) e la socialità (volta a soddisfare esigenze relazionali) sono diritti distinti con finalità diverse. Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può arbitrariamente ridurre l'ora d'aria per sostituirla con attività al chiuso, a meno che non sussistano eccezionali e documentati motivi di sicurezza individuali. Vince il detenuto, che mantiene il diritto a fruire separatamente di entrambe le tutele.
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L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una nota società industriale il diritto al rimborso dell'imposta versata per i propri manager. La controversia riguarda l'applicazione dell'addizionale IRPEF dirigenti del 10% su bonus e stock options eccedenti il triplo della retribuzione fissa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che questa tassazione extra si applica solo ai dirigenti di imprese finanziarie che operano direttamente con il pubblico. Di conseguenza, i manager di una holding industriale, che gestisce solo partecipazioni interne al gruppo, sono esclusi dal prelievo. La società vince definitivamente la causa e ha diritto al rimborso delle somme trattenute.
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Un'impresa di costruzioni ha avviato un arbitrato contro un ente pubblico per ottenere il pagamento di lavori stradali. L'ente pubblico ha esercitato tempestivamente la declinatoria della competenza arbitrale, preferendo il giudice ordinario, come previsto dal contratto. Nonostante ciò, gli arbitri hanno emesso un lodo di condanna. La Corte d'Appello ha annullato il lodo per carenza di potere degli arbitri. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il richiamo contrattuale a vecchie norme pubblicistiche costituisce un rinvio fisso e vincolante. Di conseguenza, la declinatoria della competenza arbitrale esercitata dall'ente pubblico è pienamente valida e ha privato gli arbitri del potere di decidere, rendendo nullo il lodo emesso.
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Un militare, un dirigente pubblico e un imprenditore sono stati accusati di aver truccato diverse gare d'appalto per la ristrutturazione di immobili pubblici. La Corte di Cassazione ha confermato la loro responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, chiarendo che l'illecito si perfeziona solo con la firma del contratto e copre anche le manovre successive all'aggiudicazione. Inoltre, i giudici hanno stabilito che il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione è risarcibile nel processo penale per qualsiasi reato che leda il prestigio dell'ente, respingendo la tesi difensiva che ne limitava l'applicazione ai soli reati propri dei pubblici ufficiali. I ricorsi dei tre imputati sono stati dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali e dei danni alle parti civili.
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