Un'azienda importatrice ha richiesto il rimborso dazi antidumping versati tra il 2007 e il 2011 per l'importazione di calzature da Cina e Vietnam, dopo che i regolamenti europei istitutivi erano stati dichiarati parzialmente illegittimi per vizi procedurali. Tuttavia, l'Unione Europea ha successivamente emanato nuovi regolamenti retroattivi per sanare tali vizi e confermare i dazi. L'Agenzia delle Dogane ha quindi respinto la richiesta di rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che la sanatoria dei vizi procedurali senza modifiche alle aliquote originarie è legittima e non viola i principi di certezza del diritto e irretroattività. Di conseguenza, il rimborso non è dovuto e l'importatrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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