La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11000/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso 599-bis cpp presentato da tre individui. La decisione si basa sul principio che i motivi di doglianza non rientravano nel novero di quelli specificamente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa con tale rito, portando alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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