Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile una richiesta di riabilitazione presentata da un cittadino, ritenendo mancante il decorso dei termini di legge a causa della presunta recidiva. Il condannato ha contestato la decisione, dimostrando che il giudice di merito aveva escluso la recidiva e che il termine triennale era regolarmente decorso. La Corte di Cassazione ha annullato il decreto presidenziale senza rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che il singolo Presidente non ha il potere di bocciare l'istanza. La competenza appartiene esclusivamente al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale. Di conseguenza, gli atti tornano all'organo collegiale per una nuova e corretta decisione.
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