Un'inquilina di un alloggio popolare esegue opere di ristrutturazione sul sottotetto, rendendolo abitabile. La conduttrice chiede poi il riscatto dell'immobile, ma l'ente proprietario rifiuta a causa di abusi edilizi e chiede la risoluzione contrattuale per grave inadempimento. I giudici di merito dichiarano risolto il contratto e condannano la donna al risarcimento. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo ricorso della locataria. L'inquilina promuove quindi un giudizio di revocazione per errore di fatto, contestando presunte sviste su contratti, prove e autorizzazioni. La Suprema Corte respinge nettamente l'istanza: la donna pretendeva un inammissibile riesame delle prove e non dimostrava alcun errore percettivo. L'ente pubblico ottiene la vittoria definitiva e l'inquilina subisce la condanna al pagamento delle spese legali, oltre a una sanzione di duemila euro per lite temeraria.
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